Tempo di obblighi di adeguamento a quanto previsto dalla nuova legge di riforma dello sport, entrata in vigore lo scorso 1 luglio, da parte delle A.S.D. (Associazioni sportive dilettantistiche) e delle S.S.D. (Società sportive dilettantistiche). Infatti, entro il 31 dicembre 2023, queste dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni contemplate dalla normativa attuale. Per tali motivi il Csi nazionale ha istituito per le società sportive affiliate un servizio di assistenza gratuita ai seguenti contatti: e-mail fiscale@csi-net.it, tel. 06-68404574 (dalle 14,00 alle 19,00 di ogni giorno feriale), cell. 3891663816 (sempre negli stessi orari). La mancata conformità dello statuto ai criteri previsti rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Nel caso di radiazione sarà possibile rientrare nel registro menzionato, adeguando lo statuto alle indicazioni della riforma sportiva, con l’aggravio di sostenerne il costo dell’imposta di registro (200 euro). Per adeguarsi è sufficiente aggiungere allo statuto esistente le clausole previste dal D.Lgs n. 36 del 2021, ma, ove tale opzione sia resa difficoltosa dalla natura del testo, allora può essere opportuno adottare in toto un nuovo statuto. Il Csi nazionale a tal proposito ha pubblicato un modello di statuto conforme alla riforma sportiva, ricordando alle società che le modifiche statutarie devono essere approvate in Assemblea straordinaria, secondo i quorum previsti nello statuto precedente. L’ordinamento interno deve essere ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive, che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile. Va inoltre contemplato l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari e di scioglimento dell’associazione e di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. Possono essere esercitate attività diverse da quelle principali, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. Il legale rappresentante delle A.S.D. dovrà presentarsi all’Agenzia locale delle Entrate con doppia copia dello statuto e della delibera assembleare, firmate dal Presidente e dal Segretario in originale, unitamente al modello per la registrazione fiscale degli atti privati, compilato e firmato dal Legale rappresentante